Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11909 del 15/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SAI – SOCIETA’ AUTOSERVIZI INTERPROVINCIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2008 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 27.5.08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. PERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia con sentenza depositata il 24.6.2008 ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate di ***** nei confronti di SAI Società autoservizi provinciali.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate ma non è riuscita a notificare il ricorso presso il difensore della SAI risultando egli irreperibile nel domicilio indicato in appello.

L’Agenzia chiede la fissazione di un nuovo termine. L’istanza non è accoglibile in quanto l’Agenzia non ha effettuato il “previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Così Cass. n. 3818/09 aggiungendo che il termine può essere concesso solo: Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore.

Dovrà pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, inammissibilità del ricorso per mancata notifica;

che non deve provvedersi in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010

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