LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SAI – SOCIETA’ AUTOSERVIZI INTERPROVINCIALI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/2008 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 27.5.08, depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. PERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia con sentenza depositata il 24.6.2008 ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate di ***** nei confronti di SAI Società autoservizi provinciali.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate ma non è riuscita a notificare il ricorso presso il difensore della SAI risultando egli irreperibile nel domicilio indicato in appello.
L’Agenzia chiede la fissazione di un nuovo termine. L’istanza non è accoglibile in quanto l’Agenzia non ha effettuato il “previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Così Cass. n. 3818/09 aggiungendo che il termine può essere concesso solo: Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore.
Dovrà pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.” Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, inammissibilità del ricorso per mancata notifica;
che non deve provvedersi in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010