LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
BANCA DELLA CIOCIARIA S.P.A. (P.I. *****), in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CENEDA 39-D, presso l’avvocato STEGA TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIAPPINI SANDRO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROMOGRAPH S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. *****), in persona del Liquidatore pro tempore, D.N. (C.F.
*****), B.A. (C.F. *****), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l’avvocato ARIETA GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3632/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF.
PREMESSO IN FATTO
che:
La Banca della Ciociaria s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 12 settembre 2007, prospettando due motivi di censura: l’uno per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe riformato la pronuncia di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto per ragioni diverse da quelle per le quali era stata proposta opposizione; l’altro, per violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in quanto la medesima corte avrebbe dato corso ad una consulenza tecnica d’ufficio, su circostanze estranee a quelle prospettate dalle parti, senza preventivamene consentire all’odierna ricorrente di produrre la documentazione utile alla sua difesa;
– i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità delle dedotte censure sotto diversi profili e, tra l’altro, perchè esse non sono corredate dai quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis c.p.c.;
– è stata depositata relazione, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., in cui si prospetta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Considerato, in diritto, che:
– come indicato nella predetta relazione, i due motivi di ricorso non risultano corredati dai quesiti di diritto prescritti dal citato art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente causa;
– trattasi di motivi di ricorso proposti a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (il secondo motivo, nell’intestazione, fa menzione del citato art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 3 a 5, ma in realtà contiene anch’esso una doglianza di natura processuale, comunque non riferibile alla previsione del n. 5);
siffatta omissione, per espressa disposizione del citato art. 366 bis c.p.c., comporta l’inammissibilità dei dedotti motivi di ricorso, e quindi del ricorso nel suo complesso;
la ricorrente dovrà perciò essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari e Euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010