LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ONAMA SPA P. IVA *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MILITERNI MASSIMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2663/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;
udito l’Avvocato GIARDIELLO Enzo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MILITERNI Massimo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 marzo 2003 il Tribunale di Milano dichiaro’ inammissibile, per carenza di interesse e di legittimazione dell’attore, l’opposizione proposta da S.G.B. avverso il decreto ingiuntivo del 26 settembre 2000, emesso nei confronti dell’Associazione Professionale Europea – APE e avente per oggetto il pagamento alla s.p.a. ONAMA della somma di L. 50.188.570, oltre accessori.
Impugnata dal soccombente, la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 15 ottobre 2004 ha rigettato il gravame, rilevando che dal 19 gennaio 1999 S. G.B. non era piu’ presidente o comunque rappresentante legale dell’APE e quindi non aveva veste ne’ titolo per opporsi al provvedimento monitorio, del quale non era destinatario.
Contro tale sentenza S.G.B. ha proposto ricorso per Cassazione, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. La s.p.a. ONAMA si e’ costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso – da prendere in esame congiuntamente, poiche’ rivolgono alla sentenza impugnata una stessa censura – S.G.B. lamenta che ingiustificatamente e’ stato escluso il suo interesse a proporre l’opposizione di cui si tratta: interesse derivante dalla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato notificato mediante consegna a lui stesso, come presidente dell’APE, sicche’ la sua inerzia avrebbe comportato acquiescenza all’erronea attribuzione di tale qualifica e soggezione alla responsabilita’ prevista dall’art. 38 c.c..
La doglianza va disattesa.
Il timore manifestato da S.G.B., circa le conseguenze per lui pregiudizievoli che potessero conseguire alla mancata opposizione, e’ infondato per due concorrenti ragioni, ognuna peraltro di per se’ decisiva ed assorbente:
– la responsabilita’ personale sancita dalla disposizione citata dal ricorrente non e’ collegata alla semplice titolarita’ della rappresentanza dell’associazione non riconosciuta, bensi’ all’attivita’ concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori con terzi (Cass. 14 maggio 2009 n. 11207), il che nella specie era escluso, avendo la stessa s.p.a. ONAMA riconosciuto che il suo credito derivava da un contratto stipulato, in nome e per conto dell’APE, da persona diversa da S.G.B.;
– vertendosi in tema di responsabilita’ solidale (Cass. 24 ottobre 2008 n. 25748), il decreto ingiuntivo, anche nel caso di suo passaggio in giudicato, non avrebbe comunque avuto effetto, stante il disposto dell’art. 1306 c.c. nei confronti di chi avesse agito per l’associazione, la quale era l’unica destinataria del provvedimento monitorio.
E’ dunque altresi’ irrilevante la circostanza, segnalata dal ricorrente nella sua memoria, che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione, nel presupposto della regolarita’ della sua notificazione, la cui invalidita’, se del caso, potra’ essere fatta valere, a norma dell’art. 650 c.p.c., dall’APE, che esclusivamente vi e’ interessata.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010