LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13566/2009 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ TRE G DI FLAMMA GENNARO E C. SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 142/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 17/04/07, depositata il 15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
udito l’Avvocato Baldassarri Carlo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso per il rinnovo notifica.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha accolto l’appello di TRE G s.a.s. di Fiamma Gennaro & C. nei confronti del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con sentenza depositata il 15 aprile 2008. Il Consorzio ha tentato di notificare ricorso per cassazione all’avv. Alice Pucci a via Ponte Vecchio, n. 2 indirizzo che risultava da un timbro e nella intestazione della sentenza della CTR, mentre nella procura apposta a margine dell’atto di appello risultava l’elezione di domicilio a Montecatini Terme, Corso Matteotti, n. 16.
Con istanza del 12 giugno, premesso di avere esperito ricerche presso l’Ordine degli Avvocati e che non risultava trasferimento dell’avvocato, il Consorzio chiedeva la fissazione di un termine perentorio per la rinotifica del ricorso allegando anche che la comunicazione del deposito era avvenuta dopo nove mesi dallo stesso.
L’istanza non può essere accolta. Premesso che la data di comunicazione del deposito non rileva (Cass. n. 8995/2000), i principi fissati dalla recente giurisprudenza delle SS.UU., da ultimo con sentenza n. 17352/09, postulano per l’autonoma ripresa del procedimento notificatorio o per la fissazione di nuovo termine che il procedimento stesso non sia andato a buon fine per cause non imputabili al richiedente. Nella specie, invece, la notificazione andava fatta in primo luogo al domicilio indicato nell’atto di elezione dello stesso e l’esito negativo del procedimento notificatorio dipende da colpa del notificante, non essendo sufficiente ad escluderla la circostanza della erronea indicazione nella intestazione della sentenza o in un timbro apposto sulla medesima, anche perchè la tardività del tentativo di notifica ha impedito di avvedersi in tempo dell’errore e provvedere alla rinotifica al domicilio eletto.
Tanto premesso la causa può essere decisa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista all’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso; i rilievi contenuti nella memoria, secondo i quali in ben due punti del ricorso in appello e nella sentenza è indicato un domicilio diverso della domiciliataria, non rilevano in quanto quello che rileva è il domicilio indicato nella elezione di domicilio.
Non deve provvedersi in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010