LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23357/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL, con socio unico, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI Livia, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VANZ GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce all’atto di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 114/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 6/03/08, depositata il 29/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Lombardia ha accolto l’appello di IKEA ITALIA DISTRIBUTION s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Vimercate con sentenza 114/10/08.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato ricorso per cassazione notificato tardivamente, che la contribuente non si è costituita, che l’Agenzia ha presentato atto di rinuncia al ricorso.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardiva notifica e non l’estinzione perchè in tema di giudizio di cassazione, nel caso di inammissibilità del ricorso, non sussistendo le condizioni necessarie per l’esercizio del relativo diritto processuale, non è configurarle la rinunzia ad esso, sicchè, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso medesimo. Cass. 3522/08”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; che la contribuente ha depositato atto di costituzione notificato in data 4.12.2009, successivo alla notifica della rinuncia;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso;
che non deve provvedersi ordine alle spese non avendo la contribuente svolto utile attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010