Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12170 del 18/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 65/16/07, depositata il 2 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 65/16/07, depositata il 2 luglio 2007, con la quale, accogliendo l’appello di B.M., è stato riconosciuto al medesimo il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999 e 2000.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur essendo stato proposto, come risulta dall’intestazione, nei confronti di B. M., è stato notificato a soggetto diverso – tale R. F., del tutto estraneo alla controversia in esame”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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