LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune Barbarano Vicentino, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Avezzana 1, presso lo studio dell’avv. Sciubba Lorenzo, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Societa’ Agricola Cooperativa a r.l.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 52/2007/06 depositata il 27/9/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Societa’ Agricola Cooperativa a r.l. contro il Comune di Barbarano Vicentino e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 330/2/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione ICI n. ***** relativo all’anno 2002. La CTR, in considerazione della provata attivita’ di trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci allevatori e della strumentalita’ degli immobili all’attivita’ agricola, ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis escludeva l’assoggettabilita’ degli immobili in questione all’ICI. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/4/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9. Tutti i fabbricati, a qualsiasi uso destinati, iscritti o iscrivibili in catasto, ad eccezione di quelli richiamati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 sarebbero assoggettati all’imposta comunale sugli immobili.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis. Il fabbricato, strumentale ad un’attivita’ d’impresa, non potrebbe essere qualificato come edificio rurale.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (*****), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 3, conv. in L. n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).
Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sara’ onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale *****, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010