Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12199 del 18/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

CONTRO

FERROCEMENTO SRL, B.R. e G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 79/29/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione n. 29, in data 27/11/2006, depositata il 18 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio Scardaccione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Vista la relazione depositata nel ricorso iscritto al n. 13/2008 R.G.;

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che il ricorso di legittimità risulta notificato alla Ferrocemento srl ed a B.R., ma non anche all’altro intimato G.M., che è stato parte nei precedenti gradi di giudizio e nei cui confronti è stata, pure, emessa l’impugnata sentenza di secondo grado;

Considerato che, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta parte pretermessa, che, peraltro, non risulta aver svolto difese in questa sede e che dell’incombenza procedurale va onerata l’Agenzia;

Ritenuto che a quest’ultima va, pertanto, assegnato un termine perentorio, entro il quale effettuare la notifica;

Visti gli artt. 291 e 331 c.p.c..

La Corte:

Vista la relazione depositata nel ricorso iscritto al n. 13/2008 R.G.;

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che il ricorso di legittimità risulta notificato alla Ferrocemento srl ed a B.R., ma non anche all’altro intimato G.M., che è stato parte nei precedenti gradi di giudizio e nei cui confronti è stata, pure, emessa l’impugnata sentenza di secondo grado;

Considerato che, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta parte pretermessa, che, peraltro, non risulta aver svolto difese in questa sede e che dell’incombenza procedurale va onerata l’Agenzia;

Ritenuto che a quest’ultima va, pertanto, assegnato un termine perentorio, entro il quale effettuare la notifica;

Visti gli artt. 291 e 331 c.p.c..

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di G.M. ed onera dell’adempimento la ricorrente Agenzia delle Entrate, assegnando all’uopo il perentorio termine di giorni NOVANTA dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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