Codice Procedura Civile > Articolo 331 - Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

Codice Procedura Civile

Vigente al

Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

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