LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17826-2009 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA in persona dell’Assessore pro tempore, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, e ove occorra CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO BAZIA GARDENS S.R.L. – PALANO & FIGLI S.R.L. –
DITTA PALANO ANTONINO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAITTA NAZARENO, per delega a margine del controricorso;
CANARD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.P., D.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, rappresentati e difesi dall’avvocato SAITTA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;
GENERAL HOLIDAYS SERVICE – GHS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOGLIO LUCIANO, MAGAZZU’ SANTI, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
MARINA DI PORTOROSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE – STUDIO LEGALE GRILLO SIBILLA & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGUGLIO CARMELO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SACCN RETE S.R.L., BAZZIA PORTOROSA CANTIERE NAVALE S.R.L., ASSOPAT SICILIA – ASSOCIAZIONE PORTI E APPRODI TURISTICI SICILIANI, LAGUNA AZZURRA S.R.L., M.G.M., F.F., A.C., L.A., S.A., IMPREMAR S.R.L., T.M.
R., M.G., A.F. nella qualità di erede di I.G., M.F., P.G. nella qualità di procuratore di P.R., B.A. nella qualità di procuratore di F.L., S.A., nonchè ZAMEN S.R.L., L.G., L.P.F., TOURISM AND WORK S.A.S. DI ANDREA TAORMINA, P.A. E P.F. (il primo in proprio ed il secondo anche nella qualità di amministratore unico della società BAZIA GARDEN S.R.L.), R.A., SIMONE GATTO S.A.S., COMPAGNIA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.R.L., RESIDENCE TOUR S.R.L., COMUNE DI FURNARI, COOPERATIVA TURISMO PESCATORI DELLA VALDEMONE A R.L., COMUNE DI TERME VIGLIATORE, COMUNIONE GENERALE DEL VILLAGGIO A MARE DEL COMPLESSO TURISTICO RESIDENZIALE PORTOROSA, ASSOCIAZIONE MARCO POLO, TESI S.A.S., SAMPS ITALIA S.R.L., D.P.G., B.D., C.G.I., S.F., S.G., D.G., C.M.G., A.T., MA.GI., M.A., R.G., C.
A., B.G.N., R.T.OIENI DANIELA ,.
SC.SA., P.P., C.K., B.
G., C.R., R.M.S., MA.
G., O.L., A.G., M.
L., M.G., G.G., V.S., C.M., N.A., P.T., N. L., COOPERATIVA PESCATORI MARIA S.S. DEL TINDARO, SOCIETA’
FINEURO S.P.A., ADRIATICA ADVISOR S.R.L., PORTO TURISTICO PORTOROSA S.P.A.;
– intimati –
sul ricorso 19194-2009 proposto da:
MARINA DI PORTOROSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 251, presso lo studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE – STUDIO LEGALE GRILLO SIBILLA & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGUGLIO CARMELO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO BAZIA GARDENS S.R.L. – PALANO & FIGLI S.R.L.;
DITTA PALANO ANTONINO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZU’ CARLO, per delega a margine del controricorso;
P.F., nella qualità di ex amministratore della BAZIA GARDENS S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio dell’avvocato CIAPPONI MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati FALZEA ANGELO, NOSCHESE ROBERTO, per delega in calce al controricorso;
PORTOROSA VILLAGE S.N.C. DI BALDASSARRE MEOLA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, L.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato PALONI MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato NATOLI ORESTE, per delega a margine del controricorso;
CANARD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.P., D.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, rappresentati e difesi dall’avvocato SAITTA ANTONIO, per delega a margine del controricorso;
GENERAL HOLIDAYS SERVICE – GHS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOGLIO LUCIANO, MAGAZZU’ SANTI, per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
ASSESSORATO TERRITORI E AMBIENTE REGIONE SICILIANA, CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, P.A., LAGUNA AZZURRA S.R.L., M.G.M., F.F., A.C., L.
A., S.A., SOCIETA’ IMPREMAR S.R.L., T.M.
R., M.G., A.F. nella qualità di erede di I.G., M.F., P.G. nella qualità di procuratore di P.R., B.A. nella qualità di procuratore di F.L., S.A., SOCIETA’ ZAMEN S.R.L., L.G., L.P.F., SOCIETA’ TOURISM AND WORK S.A.S. DI ANDREA TAORMINA, R.
A., SOCIETA’ FINEURO S.A. E ADRIATICA ADVISOR S.R.L., PORTO TURISTICO PORTOROSA S.P.A., V.S.N.T., AUTOSPORT SALEMME S.N.C., B.N.G., B.
G., B.M., G.D., M.A., R.M.S., SCIC LAVORI S.R.L., F.V. C., V.A., V.V., MA.
G., M.L., TESI S.A.S., A.A., C.
G., I.M., L.N., SACCNE RETE S.R.L., SAZIA PORTOROSA CANTIERE NAVALE S.R.L., ASSOPAT –
ASSOCIAZIONE PORTI ED APPRODI SICILIANI;
– intimati –
avverso la decisione n. 346/2009 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA – PALERMO, depositala il 05/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Carmelo BRIGUGLIO, D’Ascia Lorenzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, Antonio SAITTA, Roberto NOSCHESE, Luciano SCOGLIO, Sergio LIO per delega dell’avvocato Oreste Natoli, Sabina CICCOTTI per delega dell’avvocato Carlo MAZZU’;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine, rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio per la Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con decisione resa pubblica il 5 maggio 2009, accolse parzialmente l’appello proposto dal curatore del fallimento della Sazia Gardens s.r.l. avverso una sentenza del Tribunale amministrativo regionale ed annullò il provvedimento con cui, in data 10 gennaio 2001, la Capitaneria di porto di Milazzo, previa declaratoria di decadenza della relativa concessione, aveva ingiunto alla società fallita il rilascio di un’area comprensiva di uno specchio d’acqua, dell’arenile e di canali navigabili interni, precedentemente realizzati dalla medesima Bazia Gardens (in parte anche su terreni di sua proprietà) in forza di un atto di sottomissione stipulato il *****.
Con la stessa decisione furono altresì annullati tre atti di sottomissione stipulati dalla Capitaneria con la Marina di Portorosa s.r.l., con la Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l. e con la Saccne Rete s.r.l., mediante i quali, rispettivamente, era stata affidata alla prima società la gestione delle strutture portuali ed erano state concesse alle altre due le aree destinate a cantiere navale ed all’impianto di distribuzione di carburante esistenti nella zona. Fu infine annullato anche un ulteriore atto del ***** con cui la Capitaneria aveva concesso alla Marina di Portorosa un’area portuale che già era stata oggetto dell’atto di sottomissione stipulato nel ***** con la Bazia Gardens.
Nell’assumere tale decisione, il Consiglio per la Giustizia Amministrativa preliminarmente rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Marina di Portorosa e dall’amministrazione regionale, che avevano contestato la possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su una controversia implicante l’accertamento della proprietà privata o demaniale di un’area.
Nel merito,, ritenuta la natura demaniale di una parte sola dei beni dei quali si discute, per effetto della destinazione ad uso pubblico ad essi imposta dal proprietario, il Consiglio per la Giustizia Amministrativa, oltre a rilevare vizi formali nella declaratoria di decadenza della Bazia Gardens dall’originaria concessione in suo favore, affermò l’illegittimità dell’ingiunzione di rilascio, in quanto riferita anche ad aree di proprietà privata appartenenti alla stessa Bazia Gardens, senza previa delimitazione della controversa area demaniale, nonchè degli altri atti già sopra menzionati con i quali le medesime aree erano state concesse a terzi sull’errato presupposto della loro integrale demanialità. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, la Presidenza di detta Regione, la Capitaneria di Porto di Milazzo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè, separatamente, la società Marina di Portorosa, la quale ha poi depositato anche un controricorso contenente un ricorso incidentale di analogo tenore.
Hanno resistito con controricorsi la Canard s.r.l. ed i sigg.ri S.P. ed D.P.A., la General Holidays Services s.p.a., la Portorosa Village s.n.c. di Baldassarre Meola & C., il fallimento della Bazia Gardens ed il sig. P.F., ex amministratore di quest’ultima società.
Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..
2. Tanto il ricorso proposto congiuntamente dall’assessorato regionale e delle altre pubbliche amministrazioni quanto quello della Marina di Portorosa investono il tema della giurisdizione, essendo volti a sostenere che la decisione impugnata ha trattato questioni rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, solo al quale competeva stabilire se i provvedimenti di rilascio dell’area portuale di cui si discute e la concessione di parti di tale area a soggetti diversi dalla fallita Bazia Gardens abbiano o meno violato il diritto di proprietà di quest’ultima. Trattandosi di provvedimenti che si pretende essere stati adottati dalla pubblica amministrazione in carenza assoluta di poteri, la decisione sulla natura privata, anzichè demaniale, di tutte o di parte delle anzidette aree – a parere dei ricorrenti – non avrebbe affatto carattere incidentale, dovendosi la giurisdizione fissare in base al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da individuarsi anche alla stregua della relativa causa petendi.
Aggiunge poi la Marina di Portorosa, con il terzo motivo del suo ricorso, che il giudice amministrativo avrebbe varcato i limiti della propria giurisdizione anche laddove ha preteso di suddividere l’area contestata in tre parti, due sole delle quali aventi natura demaniale, assumendo in tal modo su di se un compito proprio della pubblica amministrazione.
3. All’esame del contenuto di tali doglianze è di ostacolo un’eccezione preliminare, sollevata dai controricorrenti, i quali sostengono che la statuizione di primo grado non fu impugnata per motivi di giurisdizione, onde sul punto si è formato un giudicato implicito, che già in sede di appello avrebbe dovuto precludere ogni ulteriore possibile discussione al riguardo.
3.1. L’eccezione d’inammissibilità appare fondata.
Come con chiarezza si rileva dal testo della sentenza in questa sede impugnata, e come del resto è pacifico tra le parti in causa, il giudice amministrativo di primo grado ebbe a pronunciarsi sul merito delle questioni sottopostegli senza toccare il tema della giurisdizione.
Non v’è dubbio, però, che, per il fatto stesso di avere emesso una pronuncia di merito, quel giudice ebbe a vagliare positivamente la propria competenza giurisdizionale. Come ormai acquisito nella giurisprudenza di questa corte, ciò comporta l’esistenza di un’implicita pronuncia sulla giurisdizione, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata dai. soggetti a ciò legittimati (si veda Sez. un. 9 ottobre 2008, n. 24883, ed altre conformi).
Nel caso in esame non risulta che la pronuncia di primo grado sia stata oggetto di appello in punto di giurisdizione. E’ bensì vero che, come si apprende dalla lettura della motivazione della decisione di secondo grado, alcune delle parti vittoriose in primo grado proposero in appello eccezioni di difetto di giurisdizione, o le riproposero a norma dell’art. 346 c.p.c., ma tale mezzo non appare idoneo.
Questa corte ha già infatti in passato chiarito che la parte risultata vittoriosa nel merito, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non bastando ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi del citato art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello (cfr. Sez. un. 16 ottobre 2008, n. 25246).
Tale orientamento, cui qui s’intende dare continuità dovendosi reputare ormai superata la precedente giurisprudenza di segno diverso, non può non trovare applicazione anche nel caso in cui la pronuncia del giudice di primo grado sulla giurisdizione sia ricavabile per implicito dalla decisione assunta sul merito, in coerenza con la già richiamata idoneità di tale pronuncia implicita ad assumere valore di giudicato.
Risulta pertanto applicabile al caso di specie l’ulteriore principio, pure già affermato dalle sezioni unite di questa corte, secondo il quale, a norma dell’art. 161 c.p.c., le nullità anche insanabili – fra le quali rientra il difetto di giurisdizione – possono esser fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella d’impedire la rilevabilità di dette nullità: perchè, qualora il giudice amministrativo di primo grado, pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata nei motivi di appello, non rileva che il giudice di secondo grado abbia affrontato la relativa questione – benchè preclusa – ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza di quest’ultimo è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (in questi termini, Sez. un. 25 giugno 2009, n. 14889).
4. Alla stregua del suesposto principio di diritto, entrambi i ricorsi risultano quindi inammissibili.
Considerato però che, al tempo in cui fu proposta impugnazione avverso la decisione del giudice amministrativo di primo grado, gli orientamenti giurisprudenziali di cui è stata fatta qui applicazione non erano ancora noti, appare equo compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La corte, pronunciando a sezioni unite, riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili, e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010