LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15776/2009 proposto da:
COMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI N. 100, presso lo studio dell’Avvocato AGOSTO Giovambattista, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DORIA BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
UNIPOL SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 363/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 18/03/08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 febbraio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza n. 363/2008 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro, che ha condannato la s.r.l. Comec a pagare alla s.p.a.
Milano Ass.ni la somma di Euro 41.703,89.
Il Tribunale aveva accolto l’azione di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice, che aveva pagato tale somma ad un suo assicurato, quale indennizzo assicurativo per il furto di un autotrattore, furto avvenuto mentre la macchina si trovava in riparazione presso l’officina della Comec. La Corte di appello ha respinto le eccezioni di Comec di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il furto e di non essere responsabile di alcuna negligenza nella custodia.
Comec propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste la Milano Ass.ni con controricorso.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1768 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nella parte in cui la Corte di appello l’ha ritenuta inadempiente al dovere di vigilanza e le ha imputato la responsabilità del furto, sebbene il luogo in cui l’autotrattore era depositato fosse interamente recintato e chiuso chiave con serratura elettromeccanica, fosse completamente illuminato, ed essa avesse stipulato apposito contratto con impresa di vigilanza.
3.- Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, manca uno specifico quesito di diritto in relazione alle asserite violazioni di legge, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..
Per la parte che attiene ai vizi di motivazione il ricorso è inammissibile, sia per l’inidonea formulazione del quesito, sia perchè concerne esclusivamente le valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello ha imputato alla ricorrente la responsabilità del furto.
Il quesito chiede di affermare se il dovere di diligenza del depositario nella custodia debba ritenersi assolto con l’adozione delle misure sopra indicate (recinzione, illuminazione, ecc.): chiede cioè che questa Corte sostituisca la sua valutazione degli elementi di prova della diligenza a quella della Corte di merito: richiesta inammissibile, essendo la valutazione delle prove rimessa al libero convincimento del giudice e censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, interni all’iter logico ed argomentativo adottato dal giudice, e non consistenti nel mero dissenso dal merito della decisione impugnata (cfr. fra le altre, Cass. Civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).
Nè la valutazione relativa all’idoneità di determinate misure di sicurezza può essere formulata in astratto (come richiesto nel quesito) e a prescindere dalla considerazione di tutte le circostanze di fatto ricorrenti nel caso concreto, di cui solo il giudice di merito è in grado di tenere compiutamente conto.
Nella specie la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata, ed ha menzionato a supporto della decisione proprio altre circostanze peculiari al caso, fra cui quella che non sono state rilevate tracce di effrazione o forzatura della serratura che chiudeva il recinto, da parte degli ignoti ladri (circostanza che potrebbe far sospettare lo scarso controllo da parte del titolare dell’officina sulle chiavi o sul personale).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.600,00 per onorari di avvocato; oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010