Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.12536 del 21/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5674/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’ENEL Distribuzione s.p.a, ha depositato controricorso al ricorso notificato il 25 marzo 2009, con il quale D.M. A. ha richiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 novembre 2008, resa fra le parti, ricorso che pero’ non risulta depositato presso la Cancelleria di questa Corte, secondo quanto attestato dalla certificazione negativa in atti;

che l’onere per il ricorrente per Cassazione di provvedere al deposito del ricorso entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale e’ proposto, e’ previsto dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilita’;

che, pertanto, come gia’ evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., condivisa dal Collegio, si deve concludere per l’improcedibilita’ del ricorso;

che in applicazione del criterio della soccombenza, il D.M. va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ENEL Distribuzione s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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