LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21369-2008 proposto da:
K.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53 (Ndr: testo originale non comprensibile) presso lo studio degli avvocati DE BENEDICTIS CATALDO MARIA e ALLEGRA ROBERTO, che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5091/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2007 R.G.N. 7861/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al tribunale di Roma K.A.V. esponeva che in data 26.01.1988 presentava domanda di pensione in convenzione italo-jugoslava. Con nota del 01/06/1995, l’INPS comunicava che la domanda era stata accolta e che l’importo mensile della pensione risultava dal prospetto allegato (mod. P.L.C.I.), sul quale era riportata la somma dovuta per ratei dal 01.02.1978. Ricevuta la somma corrispondente a quanto dovuto per sorte capitale, l’interessato, dopo avere atteso alcuni anni il pagamento della svalutazione e degli interessi ma inutilmente, nonostante i solleciti più volte ripetuti, aveva proposto ricorso al Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento delle ulteriori somme per il periodo 25.05.1988 (121 giorno dalla domanda) 01.06.1995 (data della liquidazione arretrati) per l’importo di L. 40.645.302 (Euro 20.991,55), al netto della somma già corrisposta a titolo di interessi pari ad Euro 8072,72 e già detratta dal quantum del ricorso in 1^ grado, sulla somma per ratei pagata di L. 78.189.400 (Euro 40.381,16).
Il Tribunale con sentenza del 20/10/2004 n. 18635 ha respinto la domanda ritenendo prescritto il credito per l’inutile decorso del relativo termine decennale.
2. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, prospettando che la prescrizione, decennale, non si era verificata per essere stata ampiamente interrotta dall’istanza amministrativa al Comitato Provinciale Inps di Udine in data 12.11.2003 e che, comunque, la comunicazione INPS di accoglimento del 01/06/95, cui era seguito un primo pagamento, era atto idoneo a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c..
La Corte di Appello, con sentenza n 5091/07 del 25/06 – 23/08/2007, ha respinto l’atto di appello.
La Corte di merito ha respinto l’appello relativamente alla questione degli interessi e rivalutazione monetaria affermando che il mero pagamento dei ratei arretrati non concreta un riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c. e non è quindi idoneo ad interrompere la prescrizione salvo che non si risolva in un acconto con riserva da parte del debitore di provvedere ad ulteriori versamenti. In conclusione la Corte di merito ha applicato al credito vantato dall’appellante la prescrizione ordinaria decennale.
3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un solo motivo.
Il ricorrente ha censurato la predetta sentenza per aver omesso di considerare come atto interruttivo della prescrizione la domanda amministrativa di pensione del 26.01.88 e il ricorso al Comitato Provinciale di Trieste del 12.11.03.
2. Il ricorso non è fondato.
Quanto accertato dai giudici di merito riguardo alla mancanza di atti interruttivi della prescrizione è una indagine non riproponibile in sede di legittimità.
E’ vero che – come affermato in generale da Cass., sez. 2, 21 maggio 2007, n. 11774 – le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o l’improprie (nella specie, la suprema corte, sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato l’impugnata sentenza che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell’allegazione addotta in appello circa l’individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).
Inoltre deve considerarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 27 luglio 2005, n. 15661), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che l’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (nella specie, l’attore si era limitato a depositare, insieme al ricorso introduttivo, l’atto idoneo ad interrompere la prescrizione, senza nulla peraltro dedurre nel corso del giudizio di primo grado per replicare all’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto;
l’interruzione della prescrizione era stata dedotta per la prima volta solo nell’atto di appello avverso la sentenza di rigetto per intervenuta prescrizione; il tribunale aveva respinto l’appello perchè l’interruzione della prescrizione, da allegare entro l’udienza di discussione di primo grado, era stata tardivamente dedotta; la corte ha cassato).
Però nella specie in appello il ricorrente non ha posto la questione ed infatti la sentenza appellata non ne parla (tratta solo due diverse questioni: quella del pagamento parziale e quella dell’imputazione del pagamento ex art. 1194 c.c.). Nè nel ricorso si dice che l’appellante aveva posto la questione che però la Corte d’appello non avrebbe esaminato. Inoltre la questione, pur rilevabile d’ufficio, implica una valutazione di fatto in ordine all’idoneità in concreto dell’atto interruttivo che non può essere fatta in cassazione.
Quindi in sostanza si tratta di una questione nuova, come tale inammissibile. Cfr. Cass., sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26987, che ha affermato che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 cod. civ., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perchè la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata. Ove, peraltro, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ivi compresa la fase di legittimità innanzi alla Corte di cassazione.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, non applicabile rotione temporis).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010