Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13345 del 01/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Incandela Pietro, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Balduina, n. 59, presso lo studio dell’Avv. Carlo Palzetti;

– ricorrente –

contro

C.F. e G.C., quest’ultimo nella qualità di amministratore pro tempore del Condominio di *****;

– intimati –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, 2^

Sezione civile, n. 14132 del 28 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” F.G. ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 14132 del 28 maggio 2008, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 8 settembre 2005.

Il ricorso è affidato ad un motivo di censura.

Il motivo è inammissibile, perchè esso non reca, in conclusione, la formulazione del quesito con l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e con l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ..

Non è pertanto rispettata la prescrizione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022). Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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