LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A., elett.te dom.to in Roma, alla Piazza Randaccio n. 1, presso lo studio dell’avv. Morcella Manlio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero delle Finanze, ed Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– resistenti –
per correzione di errore materiale dell’ 1/7/2009, avverso la sentenza di questa Corte n. 6205/05 dep. 22/3/2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 30/4/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. IANNELLI Mario che ha concluso per la rimessione alla P.U..
FATTO E DIRITTO
P.A. ricorre per correzione di errore materiale che assume contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6205/05 del 22/3/2005. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso per la rimessione alla P.U..
Il ricorso è inammissibile. Il procedimento di correzione di errori materiali è invero funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l’incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione; di talchè lo strumento della correzione non può essere utilizzato per incidere – inammissibilmente – su errori di giudizio.
Nel caso in esame il disposto della L. n. 413 del 1991, art. 53 lungi dal costituire un mero errore materiale, viene richiamato sia alla pag. 4 della sentenza come norma di riferimento nelle controversie in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia alla pag.
6, nel richiamare alcuni precedenti di questa Corte a sostegno della decisione assunta, così da costituire norma a base della sentenza n. 6295/2005.
Va per quanto sopra dichiarata la inammissibilità dell’istanza proposta. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010