Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13664 del 04/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. e S.G.A., elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio 34, presso l’avv. Porru Daniele, che li rappresenta e difende, insieme con l’avv. Antonio Serra, giusta procura in atti,

– ricorrenti –

contro

SANNASCENSORI s.n.c. di S.G. e M.P., (già

Sanna & Sole s.n.c. di Gianfranco Sanna & C), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1600/08, nel procedimento iscritto al n. 605/07 R.G., del 24 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha osservato.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori dei ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.G. e S.G.A. hanno proposto regolamento di competenza nei confronti di Sannascensori s.n.c. di S.G. e M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari in data 24 novembre 2008, che ha accolto l’eccezione d’incompetenza per clausola compromissoria contenuta nello statuto della citata società;

1.1. la società intimata non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza appare infondato; la normativa sull’arbitrato societario in forza di clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società, contenuta nel titolo 5^ del D.Lgs. n. 5 del 2003, riguarda la disciplina dell’arbitrato rituale, come si evince, in particolare,dalla regolamentazione inderogabile del procedimento arbitrale dettata dall’art. 35 del decreto citato;

2.1. sembra pertanto potersi ritenere che la nullità prevista dall’art. 34, comma 2, per le clausole compromissorie che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, riguardi le clausole che prevedano l’arbitrato rituale, ma non anche quello irrituale – con il quale le parti stabiliscono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale (art. 808 ter c.p.c., comma 1) – pure consentito nelle controversie societarie, in forza del richiamo all’arbitrato non rituale contemplato dall’art. 35, comma 5, del decreto citato;

2.2, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società Sannascensori appare configurare un arbitrato, come è dato evincere dal riferimento contenuto nella clausola medesima al “giudizio inappellabile, da pronunciarsi in via di equità e senza formalità di procedure, da un arbitro amichevole compositore …”.

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto dai ricorrenti, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, ravvisata la natura irrituale dell’arbitrato configurato dalla clausola compromissoria in questione, ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione:

ritenuto che le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese non avendo la società intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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