Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13721 del 07/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 15^, n. 105, depositata il 20.12.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente presentò istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2002, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui, e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita, emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività in assenza di “autonoma organizzazione”;

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo;

– che il contribuente non si è costituito;

rilevato:

– che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia -deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 – censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’avvenuta presentazione, da parte del contribuente, di istanza di definizione agevolata precludeva, per le annualità condonate, il vantato diritto al rimborso;

osservato:

che – mentre nella sentenza impugnata non v’è traccia alcuna dell’evocata istanza di condono – il ricorso per cassazione dell’Agenzia (che peraltro, in narrativa fa riferimento ad altro contribuente: M.R.) non contempla alcuna descrizione dell’istanza predetta, con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso, e non ottempera, peraltro, alle prescrizioni sancite, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (v. Cass. SS. uu. 24747/09, 24940/09);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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