LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza n. 838/09 del 21/04/09, depositata il 4/05/09, nel procedimento pendente tra:
C.M.C.;
D.L.M.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2010 dal Consigliere Relatore 2010 Dott. SALVATORE DI PALMA;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
RITENUTO IN FATTO
che, il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 4 maggio 2009, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, in riferimento all’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma in data 25 giugno 2008;
che il Tribunale richiedente riferisce che, con tale ordinanza, il Tribunale ordinario di Roma – adito da C.M.C., ai sensi dell’art. 148 c.c., al fine di ottenere il contributo al mantenimento dei figli minori, nati dall’unione naturale di genitori non coniugati – ha dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando come competente il tribunale per i minorenni;
che, in particolare, il Tribunale richiedente declina a sua volta la propria competenza, rilevando che la domanda proposta dalla C., avendo ad oggetto soltanto diritti di natura patrimoniale – e non anche, contestualmente, diritti correlati ai rapporti personali genitori naturali – figli minori -, rientra nella cognizione del tribunale ordinario, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (vengono richiamate le sentenza nn. 8362 e 19406 del 2007) ;
che nessuna delle parti cui e’ stata comunicata l’ordinanza che richiede il regolamento si e’ costituita nel presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che competente a conoscere la domanda proposta da C.M. C. e’ il Tribunale ordinario di Roma;
che questa Corte (cfr. l’ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi), con giurisprudenza divenuta ormai diritto vivente, ha affermato il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti, nati da unioni di fatto, appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potesta’ sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche – come nella specie -, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario;
che tale principio sulla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – che il Collegio condivide – e’ stato ritenuto non collidente con l’art. 3 Cost. dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 82 del 2010, con la quale e’ stata dichiarata non fondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, “nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati”;
che, pertanto, previo annullamento della ordinanza del Tribunale ordinario di Roma in data 25 giugno 2008, va affermato che competente a conoscere la domanda proposta da C.M.C. e’ lo stesso Tribunale ordinario di Roma;
che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Cassa l’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma del 25 giugno 2008 e dichiara la competenza dello stesso Tribunale ordinario di Roma.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010