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Vigente al

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Corte Costituzionale, Sentenza n.3 del 13/01/2021

Sono dichiarate non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che prevede, per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello, un termine quinquennale per i provvedimenti del Comune competente di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. La disposizione regionale impugnata si limita a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l'obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa.

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