Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.13788 del 09/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13039/2009 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PATERNO’;

– intimato –

avverso la decisione n. 52/2002 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA del 2917 7/02/01, depositata il 28/01/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

MOTIVI La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il sig. D.V. ha fatto pervenire alla Corte di Cassazione una istanza con cui chiede l’annullamento della decisione n. 52/2002 con cui la Corte di giustizia per la Regione siciliana aveva annullato la sentenza del “TAR Catania” n. 4180/1987, lamentando che il ricorso del Comune di Palermo non gli era stato notificato, tanto che egli aveva avuto conoscenza della sentenza di appello nel 2007 perchè comunicatagli dall’Ufficio del personale del Comune di Paterno.

L’istanza (ricorso) in questione è radicalmente inammissibile, poichè in effetti non integra il modello del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., non è stata sottoscritta da legale abilitato al patrocinio in cassazione e non risulta previamente notificata. Non deve provvedersi sulla spese non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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