Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13930 del 09/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell’avvocato PASCUCCI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VOLTOLINA RAFFAELE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTLINE SPA (Equitalia Polis SpA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 228/2008 del TRIBUNALE di PADOVA del 28.1.08, depositata il 30/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.G. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Gestline s.p.a., avverso la sentenza del 30 gennaio 2008, con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione e la giurisdizione sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi da lui introdotta avverso un’iscrizione ipotecaria in suo danno eseguita dalla Gestline in forza di crediti risultanti da alcune cartelle esattoriali.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

3. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 2.- Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.

3. Il ricorso appare inammissibile, perche’ proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza. Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva – come emerge dall’espressa indicazione dell’oggetto nella sentenza e dalla stessa narrativa del ricorso, che riferisce che il procedimento venne assegnato alla sezione del Tribunale preposta tabellarmente alla trattazione delle opposizioni all’esecuzione e agli atti – infatti, la sospensione dei termini per il periodo feriale non trovava applicazione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).

Invero, il ricorso risulta notificato, dal punto di vista del perfezionamento per il notificante, il 16 marzo 2009.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni, alle quali parte ricorrente nella memoria oppone che il giudizio sarebbe soggetto alla sospensione perche’ concernente una opposizione all’iscrizione di ipoteca esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e, dunque, una controversia che non avrebbe ad oggetto ne’ un’opposizione all’esecuzione ne’ un’opposizione agli atti esecutivi.

L’assunto non tiene conto della qualificazione data al giudizio dal Tribunale, che doveva regolare l’esercizio del diritto di impugnazione e che nella specie risulta non solo dall’indicazione dell’oggetto nella sentenza, ma anche dalla vicenda narrata nel ricorso, cui ha fatto riferimento la relazione.

Inoltre, avuto riguardo all’epoca di introduzione del giudizio, non considera il seguente principio di diritto: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria puo’ ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248): si tratta infatti di un provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non puo’ realizzarsi ne’ dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, ne’ dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 1), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26 quinquies, cit, che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. (Cass. sez. un. n. 7034 del 2009).

3. Il ricorso e, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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