Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13963 del 10/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1241/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DPA DISTRIBUZIONE PRODOTTI PER L’AUTO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 137/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 15/11/07, depositata il 19/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’appello è stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito della copia dell’atto di impugnazione nella Segreteria della CTR. Sono manifestamente infondate le due censure della parte erariale che – non contestando detta circostanza di fatto – propongono un’inammissibile lettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ed un’interpretazione nettamente contrastante con il chiaro tenore del contesto normativo in ordine alla perentorietà del termine per detto deposito ed alla non sanabilità della relativa inosservanza.

Si propone la trattazione in Camera di consiglio con rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La memoria presentata dalla parte erariale non ha addotto elementi tali da indurre a rivedere quanto espresso nella relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio, secondo cui nel contenzioso tributario, ove l’appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1 e 2, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. N. 1025/08).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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