LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28794-2007 proposto da:
IBI COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato CONSOLI FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNICCHIARICO PASQUALE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
sul ricorso 3087-2008 proposto da:
IBI COSTRUZIONI SRL, ricorrente che non ha presentato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 143/07 R.N.C. della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 23/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata ordinanza di determinazione delle spettanze di avvocato emessa ai sensi della l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29.
L’attuale ricorrente – convenuta in primo grado – censura, per violazione di norme di diritto, l’affermazione del giudice di merito secondo cui il valore della lite, ai fini della individuazione dello scaglione tariffario applicabile, comprende anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati nel corso del giudizio.
Sennonchè l’ordinanza impugnata è motivata, sul punto, anche con la considerazione – pur essa in se esaustiva – della genericità dell’eccezione non avendo la convenuta precisato quale sarebbe lo scaglione altrimenti applicabile e quello in concreto applicato.
Questa seconda, autonoma ratio decidendi non è censurata dalla ricorrente, che, per di più, continua a non precisare lo scaglione a suo avviso applicabile.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile sia per la omessa censura della seconda ratio decidendi sia per la sua genericità”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie; che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, previa riunione dei due procedimenti n. 28794/07 R.G. e n. 3087/08 R.G. (al secondo dei quali è stato per errore registrato il controricorso);
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, riuniti i procedimenti n. 28794/07 R.G. e n. 3087/08 R.G., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010