Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1423 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 10/02/07, depositata il 26 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 10/02/07, depositata il 26 marzo 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stato riconosciuto a G.C., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha accertato che non sussiste nella specie una autonoma organizzazione, poiche’ i fattori produttivi impiegati sono trascurabili o addirittura assenti come l’apporto di lavoro altrui.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, formulando il quesito di diritto se – contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. – debba ritenersi sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettabilita’ ad IRAP, nel caso di un medico convenzionato con il Sevizio sanitario nazionale il quale deve avere la disponibilita’ di uno studio, come prescrive il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 costituendo indice di autonoma organizzazione del medico convenzionato con il SSN l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile, nonche’ l’esistenza di beni ammortizzabili di valore desumibile dal quadro RE del modello Unico.

Il motivo appare inammissibile, in quanto prospetta una questione giuridica nuova (obbligatorieta’ della disponibilita’ di uno studio da parte del medico convenzionato), peraltro implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale, come risulta dalla motivazione sopra riportata, non ha fatto alcun riferimento all’esistenza di uno studio professionale).

3. Il secondo motivo, con il quale e’ denunciata omessa motivazione sul punto decisivo della sussistenza dell’autonoma organizzazione, appare manifestamente infondato, poiche’ la sentenza contiene una, sia pur sintetica, valutazione di fatto in ordine alla configurabilita’ di una tale organizzazione (giungendo, come sopra riportato, a conclusione negativa), valutazione che avrebbe, semmai, dovuto essere contestata (adducendo decisivi elementi probatori) sotto il profilo della sua illogicita’.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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