LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente —
contro
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 45, presso l’avv. Eugenio Zini, rappresentato e difeso dall’avv. ZISA Mario giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 46/29/06, depositata il 26 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 46/29/06, depositata il 26 marzo 2007, con la quale, accogliendo l’appello di C.A., e’ stato riconosciuto al medesimo il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice d’appello ha negato che la presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 7 avesse effetto preclusivo del diritto al rimborso.
Il contribuente resiste con controricorso.
2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del citato L. n. 289 del 2002, art. 7 appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da detta norma preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass, nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo.”;
che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte, mentre ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione possano indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, poiche’, contrariamente a quanto in essa sostenuto, non si ravvisano nella presente causa profili nuovi rispetto a quelli gia’ esaminati e decisi da questa Corte con la citata giurisprudenza) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si e’ formata l’anzidetta giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010