Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14248 del 14/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10980/2008 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato MOLAIOLI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MISTURA RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e PREFETTO pro tempore della PROVINCIA DI BRESCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento R.G. 479/08 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato l’11/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SALME’ Giuseppe.

RILEVATO IN FATTO

Che il tribunale di Brescia, con decreto dell’11 febbraio 2008, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera del cittadino del ***** Z.F., a seguito di rigetto dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;

che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste l’amministrazione con controricorso; che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

Che, condividendo quanto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto assume il ricorrente che lamenta di non essere stato sentito dal giudice della convalida, dal verbale dell’udienza di convalida risulta che il ricorrente era presente ed era assistito da difensore e, inoltre, che il giudice ha sentito lo straniero per il tramite di un interprete; che le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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