Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1428 del 26/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 131/17/07, depositata il 12 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 131/17/07, depositata il 12 novembre 2007, con la quale, per quanto qui interessa, accogliendo l’appello incidentale di N. M., gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP anche in ordine al versamento effettuato con il primo acconto del 1998 (rimborso negato dal primo giudice per intervenuta decadenza), avendo il giudice d’appello ritenuto che il dies a quo del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 debba individuarsi nella data di versamento del saldo. Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si censura l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’in e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi (come nella fattispecie) già all’atto della loro effettuazione risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ex plurimis, da ult. Cass. n. 13478 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (risultando dagli atti che il primo versamento in acconto per il 1998 fu eseguito in data 12 giugno 1998 e che l’istanza di rimborso fu presentata il 14 giugno 2002), la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso in relazione al versamento anzidetto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso al contribuente limitatamente al versamento effettuato in data 12 giugno 1998.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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