Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.14504 del 16/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso 262, presso lo studio dell’avv. ARMAO GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Angelo Cuva;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, domiciliato in Roma, via Baiamonti 25;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8/6/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Mastelloni per delega;

La Corte:

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con atto di citazione depositato in segreteria il 27/12/2004, il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana ha convenuto in giudizio G.S. per sentirlo condannare, nella sua qualità di commissario straordinario dell’Ente Fiera del Mediterraneo, al risarcimento del danno a quest’ultimo cagionato con l’omesso versamento, per gli anni 2002 e 2003, dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti;

che la Sezione regionale della Corte dei Conti ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione e dopo aver affermato la responsabilità del convenuto, l’ha condannato al pagamento di complessivi 295.272,78 Euro, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali; che il G. si è allora rivolto alla Sezione di appello, che ha però rigettato il gravame, condannando l’interessato al pagamento delle spese del grado;

che il G. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto declinare la giurisdizione perchè i ricavi dell’Ente Fiera del Mediterraneo erano tutti di natura meramente privatistica;

che il Procuratore Generale ha contestato la fondatezza dell’avversa impugnazione, eccependone ancor prima l’inammissibilità per mancata formulazione del quesito di diritto;

che l’eccezione appare fondata perchè avendo fatto ricorso (per violazione delle norme sulla giurisdizione) contro una sentenza pubblicata dopo il 2/3/2006 e prima del 4/7/2009, il G. avrebbe dovuto corredare il motivo di un apposito quesito, che in base all’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente non poteva essere desunto in via implicita dal contenuto dell’impugnazione, ma doveva essere autonomamente formulato anche nei casi di ricorsi avverso le decisioni dei giudici speciali; che sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che l’onere della formulazione del quesito di diritto concerneva anche i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali (2007/7258, 2008/2658, 2008/19348, 2009/7433) e che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2;

che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza necessità di alcun provvedimento sulle spese, stante la qualità di parte in senso soltanto formale del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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