Codice Procedura Civile > Articolo 153 - Improrogabilita' dei termini perentori

Codice Procedura Civile

Vigente al

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24631 del 14/08/2023

In materia di termini processuali, la disposizione dell'art. 81 bis, comma 3, disp. att. c.c., introdotta dall'art. 1, comma 465, l. n. 205 del 2017, nel dare rilevanza, ai fini della fissazione del calendario del processo, al documentato stato di gravidanza del difensore (cui ha equiparato l'adozione nazionale e internazionale ed anche l'affidamento del minore), non prevede un generalizzato legittimo impedimento dell'avvocato ma contiene una disciplina che ha valenza esclusivamente endoprocedimentale, con la conseguenza che la previsione non può essere invocata per ottenere la sospensione dei termini per proporre impugnazione, in relazione ai quali opera comunque la rimessione in termini, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472