Deposito telematico – Seconda PEC – Quarta PEC – Tempestività – Efficacia processuale – Rimessione in termini – Errori di sistema

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31493 del 03/12/2025

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Deposito telematico – Perfezionamento – Efficacia processuale – Seconda PEC – Quarta PEC – Processo civile telematico – Art. 16-bis d.l. 179/2012

In tema di deposito telematico degli atti processuali, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC – seconda PEC) segna il momento di perfezionamento provvisorio del deposito ed è il riferimento temporale per la verifica della tempestività, ma la perfezione rituale ed efficacia processuale del deposito si realizza solo con l’accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC); in mancanza di tale fase, il deposito, pur perfezionato, resta inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali.

  • Cfr. Cass., sez. III, 7 luglio 2023, n. 19307

Deposito telematico – Termini processuali – Decadenza – Affidamento – PEC – PCT - Continuità del deposito – RdAC – Tempestività – Rinnovo del deposito

Nel processo civile telematico, la ricezione delle prime tre PEC consente alla parte di ritenere rispettati i termini di deposito, sicché l’assenza o l’esito negativo della quarta PECnon determina automaticamente la decadenza, restando ferma la necessità di una successiva verifica dell’efficacia del deposito.

Qualora il deposito telematico iniziale sia tempestivamente perfezionato mediante RdAC, il successivo rinnovo del deposito, anche se effettuato oltre il termine di legge, si pone in continuità funzionale con il primo, dovendosi valorizzare, ai fini della tempestività, la data della seconda PEC del primo invio, e non quella del deposito reiterato.

  • Cfr. Cass., sez. I, 10 marzo 2021, n. 6743

Deposito telematico – Errore di sistema – Errore fatale – Decadenza – Colpa – PCT

In materia di deposito telematico, la presenza di un messaggio di errore, anche qualificato come errore fatale, non consente di desumere automaticamente la colpa del mittente, poiché esso esprime unicamente l’impossibilità tecnica del sistema di completare il caricamento dell’atto; la valutazione dell’eventuale decadenza deve tener conto della natura dell’anomalia tecnica e delle verifiche necessarie presso la cancelleria.

  • Cfr. Cass., sez. lav., 12 gennaio 2024, n. 1348; Cass., sez. II, 4 dicembre 2022, n. 36542

Rimessione in termini – Art. 153 c.p.c. – Decadenza – Tempestività – Ragionevole durata del processo

L’istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. è ammissibile quando la parte, incorsa nella decadenza per causa non imputabile, si attivi con tempestività, entro un termine ragionevolmente contenuto e compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, valutazione che deve essere compiuta in concreto, avuto riguardo alle circostanze del caso.

  • Cfr. Cass., sez. II, 17 febbraio 2025, n. 4034; Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2014, n. 16423; Cass., sez. II, 26 marzo 2012, n. 4841; Cass., sez. VI, 5 agosto 2021, n. 22342.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 03/12/2025 (ud. 02/12/2025) n. 31493

FATTI DI CAUSA


L'Automobile Club d'Itala – ACI impugnò innanzi al Tribunale di Castrovillari la sentenza del Giudice di pace di Rossano con la quale era stata condannata alla rifusione e al pagamento nei confronti di Pi.Do. di tutte le spese sostenute o da sostenere, consequenziali agli adempimenti di legge non ottemperati dalla CAR AUTO Srl (convenuta originaria).

Si costituì in giudizio Pi.Do., eccependo in via preliminare la litispendenza con altro identico procedimento iscritto dall'ACI il giorno 28/09/2016 recante RG n.2588/16, nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, commi 2 e 3, c.p.c.; la CAR AUTO Srl restò contumace.

In data 23 dicembre 2016 parte appellante avanzò istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. , deducendo di aver proceduto all'iscrizione al ruolo telematica dell'atto di appello nell'ultimo giorno del termine previsto per l'impugnazione, il 26 settembre 2016, ma che il deposito non si era perfezionato, essendo pervenute in rapida successione solo tre delle quattro PEC previste dal sistema ("accettazione", "avvenuta consegna" e "esito controlli automatici deposito atto"); pertanto aveva provveduto ad iscrivere nuovamente la causa al ruolo in data 27 settembre 2016, a termine spirato, e non essendo pervenuta neanche in tal caso la quarta PEC, ad effettuare ulteriore iscrizione il giorno 28 settembre 2016. Chiese altresì di dare atto del disguido telematico verificatosi nonché di riunire i procedimenti.

Il Tribunale di Castrovillari, previa riunione dei procedimenti, confermò con ordinanza il rigetto dell'istanza di remissione in termini, ritenendo che parte appellante fosse incorsa in una decadenza per causa a sé imputabile, e ad un errore rimediabile con l'ordinaria diligenza, e non si fosse attivata prontamente, vista anche l'intempestività delle istanze di rimessione avanzate dopo ben tre/quattro mesi dall'evento, e per l'effetto, dichiarò improcedibile il gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c. attesa la tardività della costituzione dell'ACI in entrambi i giudizi, ovvero oltre i termini previsti dall'art. 165 c.p.c.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari ricorre Automobile Club d'Italia - ACI sulla scorta di due motivi.

Pi.Do. resiste con controricorso. La CAR AUTO Srl è rimasta intimata.

In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

RAGIONI DI DIRITTO

Con la prima censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma 7, del d. L. n. 179/2012 e succ. mod. e dell'art. 348 comma 1 c.p.c., nonché dell'art. 153 c.p.c.

Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che, per effetto del generarsi della c.d. "seconda PEC" e della successiva ricezione della c.d. "terza PEC" (che segnalava unicamente la necessità di verifiche da parte della cancelleria ricevente), il deposito dell'atto di citazione avrebbe dovuto ritenersi comunque tempestivo.

La sentenza avrebbe errato altresì nel non accogliere l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. considerando la prontezza e la diligenza con la quale la ricorrente si sarebbe attivata per risolvere l'errore, imputabile in ogni caso alla sola cancelleria, unica legittimata per la verifica dei controlli e la trasmissione della quarta PEC di conferma del deposito atti.

Con la seconda doglianza la ricorrente censura l'omessa percezione di fatto processuale, l'omessa percezione della prova depositata in atti dell'avvenuta iscrizione a ruolo in data 26/9/2016 e della mancata ricezione della quarta PEC, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c.

Il Tribunale non si sarebbe erroneamente avveduto degli atti prodotti in giudizio comprovanti la tempestività del deposito e l'aspettativa di un affidamento qualificato, e dunque incolpevole, nella ricezione della terza PEC, non potendo l'odierna ricorrente dare prova della mancata ricezione della quarta PEC.

Il primo motivo è fondato.

In riferimento all'art. 16 bis, comma 7, del d. L. n. 179/2012 giova precisare che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC, o seconda PEC) determina il momento di perfezionamento provvisorio del deposito telematico e costituisce il riferimento temporale per la verifica della tempestività. Tuttavia, tale perfezione è condizionata al buon esito delle successive fasi di controllo automatico (terza PEC) e di accettazione da parte della cancelleria (quarta PEC). Solo con l'accettazione definitiva si realizza l'efficacia rituale del deposito, con conseguente conoscibilità dell'atto. In caso di mancato completamento dell'iter il deposito, pur perfezionato, è inefficace e inidoneo a produrre effetti sostanziali (Sez. 3, n. 19307 del 07 luglio 2023). Pertanto, la parte che riceva solo le prime tre PEC può ritenere rispettati i termini di deposito, ma l'efficacia definitiva sorge solo con la quarta PEC; "in assenza di questa o in caso di esito negativo, la parte non decade automaticamente ma è tenuta a porre tempestivo rimedio mediante nuovo deposito o istanza di rimessione in termini, considerata la possibilità di continuità con il primo deposito ai fini della tempestività" (Sez. 1, n. 6743 del 10 marzo 2021).

Orbene, nel caso di specie l'odierna ricorrente, a fronte del deposito telematico riscontrato dalla RdAC entro il termine per la proposizione del gravame ovvero il 26 settembre 2016 ore 18 53, ha reiterato il giorno successivo la procedura di deposito telematico, la quale avendo avuto esito positivo, sebbene la quarta PEC sia stata generata in data 29 settembre 2016, si è posta in continuità con la prima procedura di deposito, da considerarsi di per sé tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico ma la data della RdAC del primo deposito (Sez. 1, n. 6743 del 10 marzo 2021).

A nulla rileva che il secondo deposito sia stato effettuato il giorno successivo, in quanto la descrizione della problematica contenuta nella terza PEC del 26 settembre 2016 "Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'apposito ufficio ricevente" non aveva ancora evidenziato un errore irrimediabile o un errore fatale. Infatti, in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Sez. L., n. 1348 del 12 gennaio 2024; Sez. 2, n. 36542 del 4 dicembre 2022).

In definitiva, si deve ritenere che, nel disattendere l'istanza di rimessione in termini formulata dall'odierno ricorrente, il Tribunale non si sia conformato ai principi enunciati in materia da questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità "L'istituto della rimessione in termini presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo" (Sez. 2, n. 4034 del 17 febbraio 2025).

Sul punto giova rilevare che la pronta attivazione della ricorrente si è verificata in tempi ragionevoli, considerando che le istanze di remissione sono state depositate alla prima udienza utile per la decisione, ovvero alla prima udienza di trattazione fissata nell'atto di citazione. In ogni caso non può certo ritenersi tardiva un'attivazione di tre, quattro mesi - avendo questa Corte ritenuto, semmai, ingiustificati ritardi dell'ordine di diciannove mesi (Sez. 6 – L, n. 16423 del 17 luglio 2014); un anno e mezzo (Sez. 2, n. 4841 del 26 marzo 2012); cinque mesi (Sez. 6, n. 22342 del 05 agosto 2021).

Il secondo motivo resta assorbito.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, che regolerà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione unipersonale.


Così deciso in Roma il 2 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2025

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