Codice Procedura Civile > Articolo 152 - Termini legali e termini giudiziari

Codice Procedura Civile

Vigente al

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472