Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14565 del 16/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Marotti Michele, elettivamente domiciliato presso il rag. Maio Cosimo in Roma, via Dei Piceni, n. 25;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PAUPISI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Di Mezza Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fucino, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Bellino Elio Panza;

– controricorrente –

avverso la sentenza Giudice di pace di Vitulano n. 188 del 24 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

sentito l’Avv. Di Mezza Salvatore;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto, che ha concluso: “aderisco alla relazione”.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” M.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Vitulano del 24 marzo 2009, che ha respinto la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada redatto dalla Polizia municipale di Paupisi. L’intimato Comune ha resistito con controricorso. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune controricorrente, è fondata.

Avverso il provvedimento impugnato è esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella fattispecie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006, la nuova disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 – giusta la disciplina transitoria posta dall’art. 27, u.c. – che, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso detti provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 cod. proc. civ.).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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