Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14648 del 17/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

M.P.;

– ricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 16 dicembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 16 dicembre 2008.

Il ricorso è inammissibile perchè non notificato ad alcuno.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.

PQM

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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