Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14657 del 17/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per revocazione proposto da:

C.C., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MASTROPASQUA Nicolò, elettivamente domiciliata in Roma, Via Poggio Bustone, n. 19, presso lo studio della Dott.ssa Petronilla D’Aversa;

– ricorrente –

contro

D.B.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. PAGANO Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, presso il Dott. Paolo Pellegrini, Via Rovino d’Istria, n. 38/C;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Molfetta n. 268 in data 7 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito, per la ricorrente, l’Avv. Massimo Morelli, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 24 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il Giudice di pace di Molfetta, con sentenza depositata in data 7 maggio 2009, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per Euro 302,92, promossa da C.C. nei confronti di D.B.M..

Per la cassazione della detta sentenza la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 settembre 2009, sulla base di tre motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27339).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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