Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14668 del 17/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1405/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato ORSINI Luca Vincenzo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULCINI RENATO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 19/11/07, depositata il 22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Maddalo Alessandro, dell’Avvocatura Generale dello Stato, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Orsini Luca Vincenzo, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso per la trattazione del ricorso in P.U..

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti di C. M. (titolare di azienda agricola, che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi agli anni 1998/2000 emessi in seguito a un p.v.c. della G.d.F.), la C.T.R. Toscana confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, esaminati gli elenchi dei beni manipolati, confezionati e venduti dalla contribuente, nonchè quelli dei beni prodotti dalla stessa, affermavano che le operazioni ritenute commerciali rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa, avendo per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno coltivato dalla suddetta contribuente, e che la natura commerciale dell’attività non poteva desumersi dalla complessità dell’organizzazione posta in essere.

1. Premesso che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il primo motivo di ricorso – col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29, comma 2, lett. c), si afferma che i giudici d’appello avrebbero erroneamente sostenuto che l’unico parametro per valutare se l’attività sia agricola o commerciale è la prevalenza dei beni acquistati per la manipolazione rispetto a quelli provenienti dalla propria produzione – risulta manifestamente fondato. I giudici d’appello infatti, affermando che le operazioni poste in essere dalla contribuente rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa, avendo per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno coltivato dalla parte, in realtà non hanno accertato in concreto la sussistenza dell’autonomo requisito della riconducibilità dell’attività svolta dalla contribuente all’esercizio normale dell’agricoltura, ma hanno apoditticamente affermato tale riconducibilità esclusivamente sulla base dell’accertata sussistenza del diverso requisito della prevalenza dei beni prodotti nel fondo rispetto a quelli acquistati, finendo così per sovrapporre e in pratica identificare due requisiti (e due differenti parametri di valutazione) tra loro assolutamente autonomi.

Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione) risulta improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, prevedente il deposito, unitamente al ricorso, dei documenti sui quali esso è fondato (in particolare, nella specie, p.v.c. della G.d.F.), disposizione che non può ritenersi osservata con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, nè, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c., e se nel ricorso non si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, indicando specificamente il documento in esso contenuto e la sede in cui esso è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e tra le altre Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010 e, da ultimo, SU n. 7161 del 2010).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e il secondo dichiarato improcedibile. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà altresì a decidere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara improcedibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Toscana.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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