Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.15044 del 22/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cantina Sociale Cooperativa di Soave soc. coop. agric, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l’avv. prof. D’Ayala Valva Francesco, che, unitamente all’avv. prof. Moschetti Francesco, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Soave, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 102, presso l’avv. prof.

Franzoni Guglielmo, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Russo Pasquale e Ugolini Saverio, giusta procura speciale autenticata dal Segretario Comunale del Comune di Soave Dott.ssa Zampicini Gabriella;

– intimato costituito –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia – Sezione Staccata di Verona), Sez. 15, n. 148/15/06 dell’11 ottobre 2006, depositata il 17 settembre 2007, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. prof. D’Ayala Valva Francesco per la parte ricorrente:

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione ICI per gli anni dal 1999 al 2000 e omesso versamento dell’imposta;

letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

considerato che il ricorso poggia su sette complessi motivi in cui sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative e sotto il profilo del difetto di motivazione, è contestata la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuti soggetti ad ICI i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esercitata dalla Cooperativa.

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per manifesta fondatezza sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di fabbricati strumentali delle cooperative agricole secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci” (Cass. S.U. n. 18568 del 2009).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, spettando al giudice del rinvio accertare quale sia la situazione dei fabbricati in questione per le conseguenti decisioni in ordine all’applicabilità o meno dell’esenzione secondo il principio di diritto dapprima affermato;

Ritenuto che il giudice del rinvio debba provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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