Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15252 del 24/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27983/2007 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato DE ZORDO Agostino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTIELLI VITO A., giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODUGNO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA TROPIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato POZZI Fabio, giusta Delib. Giunta Comunale 15 novembre 2007, n. 136 e giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 30/05/06, depositata il 15/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia ha rigettato l’appello dell’IACP della Provincia di Bari nei confronti del Comune di Modugno confermando una cartella di pagamento per ICI. Ha motivato la decisione ritenendo la ritualità della notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e la soggezione degli immobili dell’Istituto all’ICI. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’IACP, il Comune si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo l’Istituto contesta la ritualità della notificazione dovendo essa essere effettuata a sensi dell’art. 137 c.p.c., e segg.. Il motivo è infondato in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, la notificazione nelle modalità del codice di procedura civile bensì quella diretta con raccomandata con avviso di ricevimento, modalità comune a quasi tutti gli atti impositivi e propria anche del processo tributario, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3.

Con il secondo motivo ripropone la questione della esenzione ICI per gli immobili dell’Ente. La censura è infondata. Le SS.UU. hanno ribadito con sentenza 28160 del 2008 che: In tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

chele spese debbano seguire la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duemila, oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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