Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15627 del 30/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIASETTI DAVID, giusta mandato alle liti e procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO, giusta mandato a margine; della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15 54/2007 del TRIBUNALE di BOLZANO del 13.12.07, depositata il 27/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. V.M.P. ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 27 dicembre 2007, con la quale il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione all’esecuzione forzata immobiliare contro di lui introdotta da M.N..

L’intimato ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., ne testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto (con richiesta di notificazione del 10 febbraio 2009) oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, nell’erronea supposizione che alla controversia sia applicabile a sospensione dei termini per il periodo feriale, la quale, invece, non trova applicazione ai giudizi di opposizione in materia esecutiva secondo consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che nessun rilievo è stato svolto da parte ricorrente.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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