Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.15683 del 01/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI BERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12536/2009 proposto da:

S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 10.4.08, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per cassazione proposto da S.A. contro il Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 601/2008;

Letto il controricorso del Ministero;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di improcedibilità del ricorso, perchè, dopo la sua notifica alla controparte, lo stesso non è stato depositato;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione è condivisibile, per cui va dichiarata la improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta oltre mille Euro per onorati, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010

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