LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.P., residente in *****, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli Avvocati Palazzo Virginio e Nadia Stravato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Massimo Pagliari in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 813/40/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il 31 dicembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. BERTUZZI Mario;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. FEDELI Massimo.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto da S.P. per la cassazione della sentenza n. 813/40/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego opposto dall’Ufficio finanziario alla sua istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16;
letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso osservando che:
– “il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 53 e 97 Cost., L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 violazione della circolare 1 agosto 2000 n. 150/1: del Ministero delle Finanze, omessa pronuncia e carenza di motivazione, mentre il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 329. 345 e 346 c.p.c. ed omessa pronuncia e carenza di motivazione”;
– “entrambi i motivi sono inammissibili sia con riferimento ai vizi di violazione di legge, atteso che la loro deduzione non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, cosi’ come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2). che con riguardo al vizio di motivazione, che non contiene alcun momento di sintesi, omologo al principio di diritto, in grado di circoscriverne i limiti e di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilita’ (Cass. S.U. n. 20603 del 2007)”;
rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la parte ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009; Cass. n. 7197 del 2009), meritando aggiungere, in risposta alle osservazioni svolte dalla parte ricorrente in memoria e con riferimento, in particolare, al vizio di motivazione sollevato con il primo motivo, che esso e’ altresi’ inammissibile in quanto investe l’applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, laddove, per principio di diritto vivente di questa Corte, il vizio di motivazione e’ riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non gia’ con riguardo all’applicazione delle disposizioni di diritto (Cass. S.U. n. 21712 del 2004);
che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010