Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16453 del 13/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ravenna Entrate s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Sestio Calvino 33, presso lo studio dell’avv. Cannas Luciana, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Officina Saporetti s.n.c. di E.G. e R.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, alla via Quintino Sella n. 41, presso lo studio dell’avv. C. Bovellacci, rapp.ta e difesa dall’avv. Bruzzi Leo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 113/2007/08 depositata il 6/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Officina Saporetti s.n.c. di E. G. e R.A. contro Ravenna Entrate s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Ravenna Entrate s.p.a. contro la sentenza della CTP di Ravenna n. 230/2/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso ICI relativa agli anni 1993-1996.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Officina Saporetti s.n.c.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che al rimborso ICI non si applica il termine decadenziale di cui all’art. 13 cit..

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto non è conferente ed è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Officina Saporetti s.n.c. di E.G. e R. A., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Officina Saporetti s.n.c. di E. G. e R.A., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010

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