LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, cron. n. 319/06, del 30 agosto 2006, nel procedimento n. 395/03 AA.CC.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2009 dal relatore, cons. Onofrio Fittipaldi;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. PIVETTI Marco, che nulla ha osservato.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE, RITENUTO CHE:
e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;
F.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 30 agosto 2006, con il quale la Corte di appello di Genova ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore di una somma a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito in conseguenza del superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al TAR Toscana, con ricorso del 26 maggio 1994, per il riconoscimento del diritto al computo nell’indennita’ di buonuscita dell’indennita’ pensionabile di polizia e definito con sentenza del 24 febbraio 2003;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata ha resistito con controricorso;
la Corte d’appello di Genova ha rigettato il ricorso, in quanto le concrete emergenze processuali inducevano a ritenere che il ricorrente fosse consapevole della infondatezza della sua pretesa e che pertanto non fossero nella specie ipotizzabili danni ricollegabili all’irragionevole protrarsi del giudizio;
con il primo motivo il ricorrente deduce che la consapevolezza della infondatezza della domanda e dell’esito sfavorevole della controversia non ha rilevanza sulla configurabilita’ del danno non patrimoniale subito in conseguenza della irragionevole durata del giudizio;
con il secondo motivo si afferma che, in caso di lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, il danno patrimoniale e’ da presumersi sino a prova contraria, essendo irrilevante la forma della domanda, sia essa singola o collettiva, e salvi i casi in cui la eventuale consapevolezza della possibile infondatezza della domanda si concretizzi in una situazione di abuso di difesa, risultante dalla sentenza che definisce il giudizio presupposto;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla riconosciuta consapevolezza da parte del ricorrente stesso della infondatezza della domanda introduttiva del giudizio presupposto;
i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono manifestamente fondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, la sofferenza da irragionevole durata del giudizio costituisce una conseguenza naturale e ordinaria, che puo’ escludersi soltanto in presenza di una prova contraria specifica (Cass. S.U. 2004/1338), la quale non puo’ essere desunta dalla ritenuta consapevolezza della infondatezza della pretesa fatta valere, potendo tale consapevolezza incidere soltanto sulla quantificazione del danno, salvo che la parte si sia resa responsabile di lite temeraria o di un vero e proprio abuso del processo (Cass. 2009/24107);
in conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi, resta assorbito il terzo motivo e il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta; poiche’ sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata per la decisione sulla originaria domanda ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Genova in diversa composizione, che provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010