LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IPRA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Pizzuto Maurizio giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
ANTEO s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 26 maggio 2008, cron. n. 5918/08;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2009 dal relatore, cons. Onofrio Fittipaldi;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. PIVETTI Marco che nulla ha osservato.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
rilevato che e’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;
ritenuto che in relazione al procedimento introdotto davanti al Tribunale di Palermo, con ricorso della Anteo s.r.l., per la dichiarazione di fallimento della Ipra s.p.a., avente sede nel Comune di *****, il Tribunale adito, con ordinanza del 26 maggio 2008, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Enna e che avverso tale ordinanza la societa’ Ipra ha proposto ricorso per regolamento di competenza notificato il 26 giugno 2008 all’Anteo s.r.l. in liquidazione, chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale di Nicosia;
osservato che la societa’ intimata non ha svolto difese e che il ricorso per regolamento di competenza non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, previsto a pena d’inammissibilita’ del ricorso dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis;
ritenuto in particolare che anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 cod. proc. civ., proposta in regime di applicabilita’ della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilita’ la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal citato D.Lgs., art. 6; l’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. puo’ rendere la statuizione sulla competenza, non e’ incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale e’ funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, cosi’ da rendere piu’ agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1) (Cass. 2008/17536);
ritenuto che le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che tuttavia nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010