LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19384/2008 proposto da:
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato ATHENA LORIZIO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONI Andrea, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato CICCONI Giampaolo, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/2008 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVERINO MARCHE del 15/01/08, depositata il 18/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.
PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Il ricorso, proposto, con atto presentato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’11 luglio 2008, avverso sentenza del Giudice di pace di San Severino Marche notificata all’attuale ricorrente il 31 gennaio 2008 presso la Cancelleria del predetto giudice (in mancanza di diversa elezione di domicilio nel giudizio di merito, nel quale l’attuale ricorrente era stato difeso da avvocato del Foro di Firenze), appare inammissibile per violazione del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.”.
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre va disattesa la richiesta di condanna aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., formulata dalla controricorrente, non ricorrendo il presupposto della mala fede o colpa grave del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010