Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16946 del 20/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2958/2009 proposto da:

I.N., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTO P.T. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36340/2007 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata l’11/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Come risulta, da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato il 27 ottobre 2008, non è stato depositato a tutto il 10 febbraio 2009. Esso si rivela dunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato (per la parte contro ricorrente), che non hanno presentato o conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio, onde il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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