Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16959 del 20/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.A., difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour, n. 96;

– ricorrente –

contro

D.G.A. e D.G.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Carella Massimo, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. Gigliola Mazza Ricci, via di Pietralata, n. 320;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 225 in data 10 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza in data 10 marzo 2009, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi imposto dall’art. 342 c.p.c., il gravame interposto da C.A. nei confronti della decisione del Tribunale di Lucera, la quale aveva rigettato la domanda del predetto di apposizione di termini e di rispetto di un precedente giudicato ed accolto la domanda riconvenzionale, proposta da A. e D. G.A., di determinazione delle modalita’ di esercizio della servitu’ a favore del loro fondo;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso il C., sulla base di un motivo;

che hanno resistito, con controricorso, i D.G..

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del relatore non sono stati tempestivamente notificati al ricorrente;

che, difatti, all’Avv. C.A. la notifica e’ stata effettuata con la spedizione della raccomandata informativa in data 24 maggio 2010, ex art. 140 c.p.c.;

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

che, tenuto conto dei dieci giorni, il predetto avvocato non ha ricevuto la notificazione nel termine di venti giorni prima della data fissata per l’adunanza;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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