LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. J.L., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Claudio Giangiacomo, viale XXI Aprile, n. 61;
– ricorrente –
contro
T.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Arezzo in data 13 marzo 2009;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RITENUTO IN FATTO
che B.A. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, il provvedimento del presidente del Tribunale di Arezzo che ha rideterminato in Euro 2.520,07, oltre accessori, il compenso dovuto alla rag. T.L., nominata c.t.u. nel procedimento di opposizione a precetto dal medesimo B. promossa nei confronti della s.p.a. Petrini;
che l’intimata non ha resistito con controricorso.
RILEVATO IN DIRITTO che il consigliere designato ha depositato, in data 21 dicembre 2009, la proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Considerato che non risulta pervenuto alla cancelleria della Corte di cassazione, nonostante la rituale istanza ex art. 369 c.p.c., il fascicolo d’ufficio del giudizio a quo;
che e’ opportuno disporne l’acquisizione, atteso il tenore delle questioni veicolate con il ricorso;
che, nel frattempo, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia, la causa a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010