Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17272 del 23/07/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.G. (C.F. *****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 140 presso l’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALITTA PAOLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (c.f. *****, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ORECCHIONI GIOVANNI MARIA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della SEZ. DIST. SASSARI – CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il 25/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/07/2010 dal Presidente Dott.ssa MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PALITTA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

lette la relazione scritta del Cons. Deleg. Dott. FRANCESCO FELICETTI;

il P.G. Dott.ssa ZENO Immacolata si riporta alle conclusioni già

espresse: inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore:

“Ritenuto che S.M.G. ha proposto ricorso per Cassazione, con atto notificato ad G.A. il 25 luglio 2006, avverso un decreto del tribunale di Sassari depositato il 25 maggio 2006, riguardante la modifica di condizioni di divorzio;

considerato che con il ricorso si propongono tre motivi d’impugnazione, con i quali si deducono vizi di violazione di legge e motivazionali, senza che i motivi si concludano con i quesiti e la sintesi richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie “ratione temporis” a pena di inammissibilità del ricorso;

che si ravvisano pertanto le condizioni per la decisione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

visti gli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;

si propone la fissazione del ricorso in Camera di consiglio”;

Ritenuto che le conclusioni della relazione meritano di essere totalmente condivise, atteso che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte l’illustrazione di ciascun motivo diretto a prospettare violazioni di legge deve concludersi con un quesito di diritto che, per assolvere alla funzione che gli è propria, deve contenere, a pena di inammissibilità, la sintetica indicazione della fattispecie concreta alla quale è riferito, della regola di diritto ad essa applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto applicarsi nella specie (v. per tutte Cass. 2009 n. 11097;

2009 n. 7197; 2009 n. 8463; 2009 n. 4556; 2009 n. 4044), mentre il motivo di ricorso diretto a prospettare vizi motivazionali deve concludersi con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che pur libero da rigidità formali contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 2009 n. 4589; 2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 25117; S.U. 2008 n. 16528);

Rilevato che nella specie il quesito di diritto ed il momento di sintesi innanzi richiamati sono del tutto omessi, nè possono essere desunti – come prospettato dalla ricorrente in sede di memoria illustrativa – dalla illustrazione dei singoli motivi;

Ritenuto pertanto che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1,200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472