Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17446 del 23/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., B.M., B.D., F.

G., B.P., elett.te dom.to in Roma, alla via Gonfalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Mazi Andrea, dal quale

è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Piero Gallimberti, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 40/2007/29 depositata il 17/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.F., B.M., B.D., F.G., B.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante, per quanto attiene il presente ricorso, il rigetto dell’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Rovigo n. 56/03/2005 che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di condono.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che la liquidazione operata dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 181 del 1989, art. 72 non rientrava tra le previsioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11. Rileva che l’istanza di condono riguarderebbe l’atto di compravendita del ***** e non l’avviso di liquidazione ex art. 72 cit..

La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006).

Con secondo motivo i ricorrenti assumono la carenza di motivazione in relazione ai motivi di diritto ostativi all’accoglimento della domanda.

La censura è infondata non essendo ravvisabile nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Con terzo motivo i ricorrenti assumono l’omessa motivazione in ordine al diniego di condono e sulla natura dell’atto oggetto della domanda.

La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra il rigetto ricorso e la condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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