LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.T., elett.te dom.to in Roma, alla via A. Regolo n. 19, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Andreotta, rapp.to e difeso dall’avv. Esposito Antonio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 60/2008/04 depositata il 25/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Salerno n. 305/06/2006 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap per gli anni 2000- 2004.
La CTR riteneva preclusa ogni possibilità di richiedere il rimborso di imposte indebitamente versate avendo il contribuente aderito a sanatoria fiscale L. n. 282 del 2002, ex art. 8.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con secondo motivo di ricorso – il cui esame ha carattere assorbente sulle ulteriori censure – il C. assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe di ufficio rilevato l’avvenuta adesione al condono da parte del contribuente – condono di cui esso contribuente non si sarebbe peraltro avvalso.
La censura è infondata. L’adesione al condono di cui alla L. n. 280 del 2002, art. 8 palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Sez. 5, Sentenza n. 17142 del 24/06/2008). Non sussiste pertanto violazione dell’art. 112 c.p.c. qualora il giudice di appello, sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, rilevi l’avvenuta adesione al condono del contribuente.
Inammissibile è la censura di violazione di legge, qualora proposta con riferimento ad una erronea valutazione, da parte della CTR, della documentazione in atti.
Consegue da quanto il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010